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In tema di Superbonus 110%, la delibera condominiale è annullabile, se non è previsto nell’ordine del giorno
- 21/03/2022
Il Tribunale di Pavia, sez. III, n. 234 del 24.2.2022 ha ritenuto annullabile per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. la delibera condominiale nel caso in cui contenga la discussione di un argomento non previsto nell’ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione. Nello specifico, l’omessa individuazione, nell’ordine del giorno indicato in lettera di convocazione, del punto relativo allo studio di fattibilità sui lavori oggetto di Superbonus, costituisce una irregolarità che inficia in modo significativo il processo di formazione della volontà dell’assemblea, da un lato impedendo una scelta consapevole in capo ai condomini in ordine alla partecipazione all’assemblea, dall’altro non consentendo agli stessi, la possibilità di approfondire in fase precedente all’assemblea tale aspetto.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...