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Si estende all’affitto di ramo d’azienda la disciplina prevista dall’art. 2558 c. 1 e 3 c.c.
- 25/10/2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27691 del 12.10.2021 ha confermato che la disciplina prevista dall’art. 2558 c. 1 e 3 c.c. è applicabile non solo nelle ipotesi espressamente previste, ma anche ai casi in cui si realizza, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa. Tra queste ultime ipotesi rientra anche l’affitto di ramo d’azienda.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...