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Appalti privati, il recesso del committente non esclude il risarcimento per inadempimento

  • 11/01/2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 gennaio 2024, n. 421 ha stabilito che, in materia di appalto, "qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso (ex art. 1671 c.c.), non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore". Tuttavia, i giudici ermellini hanno voluto precisare che, “in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera”. 

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