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La responsabilità dell’hosting provider

  • 14/05/2019

La Cass. Civ., Sez. I, nella sentenza n. 7708 del 19.3.2019, ha stabilito che nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità del cd. caching, prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità amministrativa o giurisdizionale.

Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell'hosting provider sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando (i) sia a conoscenza dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio ovvero l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, (ii) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, per rimuovere i contenuti immessi in modo illecito.

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