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Sulla responsabilità per danni a terzi nell’appalto: Cassazione n. 27612/2019

  • 12/11/2019

Con ordinanza n. 27612 del 29 ottobre scorso, la Cassazione ha stabilito che “la regola per la quale risponde il solo appaltatore ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, o il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", certamente vale nei rapporti contrattuali interni tra committente e appaltatore, ma non vale per altre ipotesi intermedie, per le quali possono rispondere, solidalmente, tutti i soggetti che abbiano contribuito, a diverso titolo, a cagionare un danno a un terzo, qualora la loro ingerenza nei lavori appaltati si sia manifestata attraverso atti o direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, sino a potere trovare applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa”.

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