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Nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.

  • 17/10/2022

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27334 del 16.9.2022, ha chiarito la disciplina applicabile nei casi di licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 del codice civile.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, nel sistema delineato dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, “il licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, comma 2 c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.

La predetta disciplina prevede la reintegra nel posto di lavoro nonché la corresponsione di un’indennità risarcitoria.

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