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L’inerzia del creditore non equivale a rinuncia tacita del diritto, né ne determina la relativa estinzione

  • 09/07/2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26.04.2024, n. 11219, resa in materia di obbligazioni, ha stabilito che “il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo per un periodo prolungato, imputabile al titolare del diritto e che ha generato un affidamento ragionevole nella controparte sul non esercizio del diritto, può comportare un abuso del diritto. Questo abuso si configura come ritardo sleale nell’esercizio del diritto, in violazione del principio della buona fede contrattuale. Tuttavia, il solo ritardo nell’esercizio del diritto non costituisce di per sé una rinuncia tacita al diritto, a meno che non sia supportato da un comportamento inequivocabile che mostri la volontà di non far valere il diritto”.

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