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L'accesso al concordato preventivo richiede una soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 20%

  • 22/08/2024

La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 30.7.2024, n. 21336, resa in materia di crisi d'impresa, ha stabilito che: "La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161 l.fall.) del pagamento; ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo in quanto oggetto di una valutazione prognostica, è comunque riferibile in se a quell'ammontare percentuale; altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato. Proprio per questo deve aggiungersi che non possiede grande rilevanza la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica". 

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