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È inesistente la notificazione presso il vecchio recapito del procuratore domiciliatario
- 21/01/2019
La Cassazione con l’ordinanza n. 32931 del 20 dicembre 2018 ha stabilito l’inesistenza della notificazione dell’impugnazione che non sia andata a buon fine per errore (imputabile al notificante) sul domicilio del difensore domiciliatario, determinato dal fatto che era sopravvenuto un mutamento dell’indirizzo dello studio professionale, tempestivamente indicato nell’albo.
Richiamandosi al filone giurisprudenziale prevalente, la Corte ha ritenuto che l’errore si debba considerare imputabile all’avvocato, qualora sia richiesta all’ufficiale giudiziario la notifica nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione.
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- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...
- 12/03/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068, ha stabilito che “Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, dietro corrispettivo ...
Serviti telefonici: per la Cassazione è illegittima la fatturazione a 28 giorni
29/02/2024La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 15.2.2024, n. 4182, ha stabilito che "Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce...