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È illegittimo prevedere dei limiti alle prestazioni subappaltabili nel contesto degli appalti pubblici
- 14/10/2019
Con Sentenza del 26 settembre scorso, resa nella causa C-63/18, la Corte di Giustizia europea si è pronunciata in relazione alla legittimità della previsione del Codice degli Appalti italiano circa la restrizione della quota di subappalto al 30% (che attualmente è stata alzata al 40% dalla legge di conversione del D.L. “Sblocca Cantieri”).
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata avanzata dal T.A.R. Lombardia, nel contesto di un giudizio vertente tra una società per azioni e la società Autostrade per l’Italia, in relazione all’esclusione da una gara della detta s.p.a. da parte della stazione appaltante.
La Corte ha stabilito che la Direttiva 2014/24/UE “deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.
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